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Legge 13/05/1961 n. 469

Articolo 82 I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, nei turni di servizio della durata di 24 ore continuative, partecipano gratuitamente alla mensa del Corpo.

Articolo 83 Il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, del personale permanente dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è regolato dalle norme previste per i militari dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni. Per la liquidazione della pensione normale si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 84 Ai sottufficiali, che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile: maresciallo di 1ª classe ......................... L. 120.000 maresciallo di 2ª classe ......................... >> 100.000 maresciallo di 3ª classe ......................... >> 85.000 brigadiere ....................................... >> 60.000 vice brigadiere .................................. >> 50.000 vigile scelto e vigile ........................... >> 50.000 L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale, dal vigile scelto e dal vigile all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del 65º anno di età.

Articolo 85 Gli oneri derivanti dall'espletamento dei servizi di cui all'art. 1 fanno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Peraltro, gli oneri connessi con la preparazione delle unità antincendi per le Forze armate sono rimborsati dal Ministero della difesa e versati all'entrata dello Stato. Rimangono a carico delle amministrazioni provinciali le incombenze e gli oneri di cui all'art. 32 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a carico delle amministrazioni comunali le incombenze e gli oneri di cui all'art. 27 della legge medesima. Nelle norme contenute in detti articoli, ai soppressi Corpi dei vigili del fuoco si intendono sostituiti i Comandi provinciali ed i distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 86 Le gestioni di stralcio della Cassa sovvenzioni antincendi e dei Corpi dei vigili del fuoco sono attribuite al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi. Per le riscossioni ed i pagamenti relativi a dette gestioni di stralcio, è istituita apposita contabilità speciale intestata al direttore generale dei servizi antincendi. A tale contabilità speciale affluiscono anche fondi a carico del bilancio dello Stato. I rendiconti relativi a detta contabilità speciale, da redigersi alla fine di ciascun esercizio finanziario, saranno sottoposti al riscontro amministrativo e contabile della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno ed al visto per la regolarità della Corte dei conti. Per gli oneri connessi con la liquidazione delle suddette gestioni è autorizzata la spesa di lire 11 miliardi. Alla spesa di cui al precedente comma si provvede: per lire 5 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 e per lire 6 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 538 del predetto stato di previsione per l'esercizio 1960-61.

Articolo 87 I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti, iscritti nei ruoli dei Corpi dei vigili del fuoco ai sensi della legge 21 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 700, possono, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, essere inquadrati nel ruolo di cui all'allegata tabella A, conservando il grado ricoperto, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Articolo 88 L'inquadramento in ruolo è disposto per ciascun grado tenendo conto dell'anzianità assoluta ed, a parità di anzianità assoluta, della graduatoria dei corsi, concorsi o scrutini di promozione o dell'anzianità relativa attribuita in applicazione delle lettere a), b), c) e d) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. Ove non possa farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, l'anzianità sarà determinata dall'età. Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

Articolo 89 Il personale permanente che aspira all'inquadramento nel ruolo nazionale, di cui alla allegata tabella A, deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per l'interno, sentita la commissione di cui all'articolo seguente, la quale dovrà esprimere il suo giudizio circa il possesso, da parte degli aspiranti, dei requisiti di idoneità fisica e morale, e di capacità professionale. Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, sentita la commissione di cui al comma precedente, può disporre l'esclusione dall'inquadramento.

Articolo 90 La commissione di cui all'articolo precedente è presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta: da un prefetto, in servizio presso il Ministero dell'interno, incaricato delle funzioni di direttore generale; da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi; da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore. Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

Articolo 91 I posti di sottufficiale permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento del nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti, mediante concorsi per titoli, ai sottufficiali volontari del corrispondente grado in servizio continuativo da almeno cinque anni e al personale permanente che ha avuto le attribuzioni di sottufficiale con l'autorizzazione a fregiarsi di distintivo del grado per almeno dieci anni. I marescialli volontari sono ammessi a partecipare al concorso per titoli per il conferimento del grado di maresciallo di 3ª classe.

Articolo 92 I posti di vigile e vigile scelto permanente rimasti disponibili dopo l'inquadramento nel nuovo ruolo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli, sono conferiti al personale del corrispondente grado in servizio volontario, continuativo o temporaneo, da almeno due anni, mediante concorsi per titoli.

Articolo 93 La Commissione giudicatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli 91 e 92 è nominata con decreto del Ministro per l'interno ed è composta:

1) da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi an tincendi, presidente;

2) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

3) da un funzionario della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore. Un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario.

Articolo 94 Il personale dichiarato vincitore dei concorsi di cui ai precedenti articoli 91 e 92 è iscritto nel ruolo secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 95 Il personale permanente che non richieda l'inquadramento nel nuovo ruolo entro il termine previsto dal precedente art. 89, comma primo, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dal giorno successivo alla scadenza del termine predetto. Il personale che, avendo richiesto l'inquadramento, non l'abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 89, comma terzo, cessa dal servizio ed è collocato a riposo con effetto dalla stessa data del decreto con cui viene escluso dall'inquadramento. Il personale, comunque non inquadrato, conserva il diritto al trattamento di quiescenza e di previdenza sulla base delle norme per esso applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto personale è concesso un aumento di cinque anni utili ai soli fini della liquidazione del trattamento di quiescenza. La maggiorazione del trattamento, in applicazione del predetto aumento, è a totale carico dello Stato, che provvede a determinarla ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ed a corrisponderla direttamente.

Articolo 96 Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i posti rimasti disponibili nel grado di vice brigadiere permanente, una volta espletati i concorsi per titoli di cui al precedente art. 91, sono conferiti per metà ai sensi Legge 13/05/1961 n. 469 – Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. dell'art. 29 della presente legge e per metà mediante apposito concorso per titoli, al quale possono partecipare i vigili scelti permanenti che abbiano già conseguito l'idoneità all'avanzamento al termine dei corsi allievi sottufficiali, ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570. La Commissione giudicatrice del concorso per titoli di cui al precedente comma è costituita ai sensi del precedente art. 93.

Articolo 97 Gli ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti nei quadri del personale volontario dei Corpi dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e del regio decreto 16 mano 1942, n. 700, possono essere iscritti nei quadri previsti per ciascun comando provinciale con il grado rivestito e la relativa anzianità.

Articolo 98 Il personale che aspira all'iscrizione nei quadri dei volontari dei Corpi dei vigili del fuoco deve inoltrare domanda al Ministero dell'interno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La iscrizione è disposta con decreto del Ministro per l'interno. Il Ministro per l'interno, con proprio motivato decreto, può negare l'iscrizione nei quadri del personale volontario.

Articolo 99 Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio o paga, della indennità di servizio speciale e dell'indennità di servizio antincendi derivante dalla prima applicazione della presente legge risulti inferiore a quello mensile corrisposto agli stessi titoli anteriormente alla data di entrata in vigore della legge predetta, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna, da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendio o paga a qualsiasi titolo.

Articolo 100 L'integrazione di pensione di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dovuta dalla Cassa sovvenzioni antincendi ai titolari di pensione liquidata o da liquidarsi dalla Cassa pensioni dipendenti Enti locali in seguito a cessazione dal servizio avvenuta fino all'entrata in vigore della presente legge, è posta a carico dello Stato.

Articolo 101 Il rapporto d'impiego o di lavoro del personale con mansioni impiegatizie o salariali, assunto dalla Cassa sovvenzioni antincendi e da Corpi dei vigili del fuoco ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, cessa da tale data. A detta data si fa luogo alla liquidazione del trattamento di licenziamento spettante in base al rapporto di impiego o di lavoro di cui al precedente comma.

Articolo 102 Il Ministero dell'interno può assumere alle proprie dipendenze, su domanda degli interessati e nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nelle allegate tabelle B) e C), il personale di cui al precedente art. 101 in servizio da data anteriore al 1º novembre 1958 e non provvisto di pensione normale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale). Apposita Commissione, nominata dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, e composta da non più di cinque funzionari appartenenti alle carriere direttive, accerta, entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la idoneità all'assunzione di ciascuna unità di personale.

 

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